Informazioni Utili per Il Farmacista

In Aggiornamento

✔Bollettario buoni acquisto stupefacenti degli ultimi 5 anni,(allegare le relative fatture d’acquisto).

✔ Registro copia veleni per la vendita delle sostanze velenose per uso non medicinale .

✔ Registro di entrata e uscita degli stupefacenti (deve essere vidimato dall’autorità sanitaria competente prima dell'uso)

Registro Carico Scarico Sostanze Zuccherine.Obbligatorio per le farmacie che impiegano sostanze  zuccherine per effettuare preparazioni galeniche (Vidimare al comune prima dell'uso) 

✔ Registro carico- scarico Alcool Etilico. Il registro viene consegnato dalla UTIF obbligatorio per detenzione di quantitativi superiori a 20 litri se puro o 30 litri se denaturato. Il registro non è obbligatorio se l’alcool denaturato è confezionato.

Decreto di autorizzazione all'apertura della farmacia (Decreto Regionale)

✔ Registro delle preparazioni officinali allestite .

✔ Registro delle preparazioni magistrali (conservare una copia o l'originale delle ricette per 6 mesi).

 

Documenti da tenere in Farmacia

 

✔ Laurea del titolare (o direttore responsabile)

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI  La Legge Regionale dell'11 Agosto 2001 n° 10 pubblicata sul B.U.R.C. N° 44 del 29 Agosto 2001 ha abolito nella Regione Campania le tasse di concessione annuale relative all'esercizio della farmacia.

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ SULL’INSEGNA DELLA FARMACIA La Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) e la successiva Legge 75/2002, hanno stabilito che l’imposta comunale di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto le farmacie le cui insegne rientrano in tale limite dimensionale (5 metri quadrati complessivi di superficie), non saranno tenute al pagamento né dell’imposta comunale sulla pubblicità, né, laddove si era provveduto in tal senso, del canone sostitutivo dell’imposta. Il pagamento dell’imposta annuale relativa alle insegne esposte dalle farmacie, ovviamente eccedenti il limite dimensionale sopra indicato, nonché agli altri mezzi pubblicitari utilizzati, va effettuato entro il giorno 31 gennaio .  L’imposta non è inoltre dovuta per l’esposizione dei cartelli che riportano orari, turni e ferie delle farmacie, in quanto obbligatori per legge. Peraltro, per fruire dell’esenzione, le dimensioni di detti cartelli non devono superare la superficie di mezzo metro quadrato.

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507. (GU SO 9-12-1993) 

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. 

Articolo 7 

Modalità di applicazione dell'imposta 

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Articolo 17 
Esenzioni dall'imposta 
1. Sono esenti dall'imposta: 
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita; 
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; 
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; 
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eventualmente effettuate dalle farmacie va operato entro giorno 31 gennaio.Si rammenta che sono assoggettate alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province .

Planimetria dei locali adibiti a farmacia.

✔Certificato di sana e robusta costituzione

✔Certificato di agibilità dei locali adibiti a farmacia.

✔ Manuale HACCP per la corretta conservazione degli alimenti

La Delibera di Giunta Regionale n. 932 del 26/06/2004 elenca le categorie di lavoratori per i quali non è giustificato il possesso del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi  L.I.S.A., menzionato nell' art.3, l'articolo chiarisce che “i farmacisti (in possesso di diploma di laurea) sono esonerati dall’obbligo della verifica della formazione” (corso di formazione per alimentaristi). Pertanto il personale “non laureato” è obbligato a sostenere il corso di formazione per alimentaristi di Rischio 1.Il corso della durata di 4 ore, prevede il pagamento di una quota di iscrizione da pagare all’atto della prenotazione tramite bollettino di conto corrente ,  la formazione Deroghe al Pacchetto igiene conseguita ha la validità di tre anni.

✔ Esonero Farmacie dalla D.I.A.
Deroghe a Pacchetto Igiene Nuove Linee Guida applicative del Regolamento 852/2004/CE

 No Dichiarazione di Inizio Attività DIA
Il Ministero della Salute, con ulteriore nota prot. 14136-P del 12 maggio 2009 chiarisce definitivamente che “... all’interno della ASL, al fine della registrazione delle farmacie che effettuano la commercializzazione di prodotti alimentari, il flusso di dati avverrà dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli alimenti”. Viene quindi confermato l’esonero per le farmacie dall’obbligo della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004. Il decreto autorizzativo della farmacia è infatti omnicomprensivo.

✔Farmacopea Ufficiale XII Ed. da tenere entro marzo 2009

✔ VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI- D.LGS 28/03/00 N° 182.